Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha ufficialmente regolamentato la produzione, detenzione ed etichettatura dei prodotti vitivinicoli dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati.
🔎 Quali sono le novità principali?
✅ Definizione delle categorie di vini dealcolizzati
✅ Regole per la produzione e l’etichettatura
⚠ Le criticità sollevate da AssoDistil
AssoDistil ha più volte rappresentato ai Ministeri competenti i rischi di un approccio superficiale alla produzione di dealcolati, segnalando potenziali profili di illegittimità del provvedimento e le gravi disuguaglianze che ne conseguono tra cantine e distillerie. Alcuni punti del decreto destano perplessità mentre altri appaiono particolarmente gravi, tra cui:
🔹 Il significato poco chiaro dell’espressione “utilizzo in via prioritaria” come possibile destinazione del sottoprodotto a bioetanolo.
🔹 L’ambiguità sull’uso del sottoprodotto nello stesso stabilimento enologico e le modalità di gestione della miscela idroalcolica derivante dalla dealcolizzazione.
🔹L’assurdo obbligo per le distillerie di costruire locali separati per la produzione di vino dealcolato, laddove le distillerie già oggi possono distillare vino per la produzione di alcole da vino o distillati di vino; di contro la possibilità per le cantine di produrre vino dealcolato derogando a norme primarie che lo impediscono di fatto come il Testo Unico del Vino ed il Testo Unico Accise.
🔹 Il rischio di distorsione del mercato se il sottoprodotto della dealcolizzazione venisse utilizzato per produrre acquavite di vino a basso costo e qualità, creando concorrenza sleale con i metodi tradizionali regolamentati dal Reg. UE 787/2019. Per questo motivo, insieme alla Francia, si è chiesto alla Commissione UE di escludere questa possibilità in tutta l’Unione.
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