FAQ
Come aprire una distilleria?
Aprire una distilleria comporta una serie di adempimenti di diversa natura, di cui di seguito trova una breve panoramica.
Primi adempimenti: Agenzia delle Entrate e Camera di Commercio
Chi intende aprire una distilleria in primo luogo deve munirsi di partita Iva, operazione per cui è sufficiente recarsi presso lo sportello dell’Agenzia delle Entrate competente territorialmente.
In Camera di commercio si dovrà inoltre richiedere:
- vidimazione registri (rifiuti, iva se del caso, ecc.)
- deposito logo
- messa in servizio di bilance (o altri strumenti validati ai fini legali)
Autorizzazioni
Deve essere presentata al Comune di riferimento la SCIA, la segnalazione di inizio attività. Questa dovrà essere presentata al SUAP (Sportello unico Attività Produttive), che potrà richiedere le eventuali integrazioni documentali o approvare la richiesta e indicherà gli adempimenti necessari per poter procedere con l’apertura dello stabilimento. È necessario ottenere le relative autorizzazioni e certificazioni connesse alle attività alimentari, rilasciate da ASL o dagli enti certificatori.
Anche la certificazione Haccp è necessaria per poter operare. È altresì necessario il certificato di prevenzione degli incendi e l’autorizzazione allo smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti derivanti dal processo di distillazione, ove richiesti.
Licenza UTF
Fondamentale per l’inizio dell’attività è il rilascio è la licenza fiscale UTF, che autorizza alle attività di distillazione, trasformazione e condizionamento delle bevande spiritose. La licenza è rilasciata, previa richiesta dell’interessato, dall’ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente territorialmente, previa verifica dell’impianto, sia documentale (planimetrie) che ispettiva.
Queste le azioni da effettuarsi (di norma) con l’Agenzia:
- Denuncia alambicco
- Richiesta di rilascio della licenza fiscale per l’esercizio di impianto, deposito e vendita di prodotti alcolici
- Denuncia esercizio un impianto di trasformazione, condizionamento e deposito di prodotti alcolici
- Denuncia di produzione di scarti di lavorazione contenenti alcoli metilici, propilici e isopropilici
- Richiesta accesso a sistema EDI Vidimazione registri (materie prime, semilavorati, finiti con e senza contrassegno, contrassegni)
Una volta verificata l’assenza di impedimenti, verrà rilasciata la licenza, assegnato il codice accisa e definito il regime fiscale e di accisa a cui sottoporre l’impianto. Queste brevi indicazioni, lungi dall’essere esaurienti, hanno la funzione di indirizzare chi abbia intenzione di intraprendere la strada della distillazione verso una corretta procedura. È consigliata una costante interlocuzione con gli uffici competenti, in particolare con quelli doganali.
AssoDistil resta a disposizione degli interessati, nella speranza di contribuire all’aumento delle distillerie sul territorio nazionale e, di conseguenza, la propria base associativa.
Dove trovo le aliquote di accisa vigenti in Italia e nei Paesi UE?
Queste informazioni sono disponibili nelle Tabelle consultabili sul sito web dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Cosa fare per avviare una produzione di bevande spiritose con finalità commerciali?
L’art. 27, comma 2, del Testo Unico delle accise prevede che l’attività di produzione di bevande alcoliche debba essere svolta in regime di deposito fiscale, in uno degli stabilimenti indicati nell’art. 28 del medesimo Testo Unico, per la cui attivazione devono essere rispettate le prescrizioni contenute nel Decreto ministeriale 27 marzo 2001, n. 153. Il regime del deposito fiscale consente di detenere prodotti ad accisa sospesa e di assolvere il tributo a seguito dell’estrazione del prodotto dal deposito. Fa eccezione a tale principio, la sola fattispecie – anch’essa contemplata nel comma 2 del citato art. 27 – di produzione con utilizzo di prodotti rispetto ai quali è stata pagata l’accisa, a condizione che l’accisa complessiva pagata sui singoli componenti non sia inferiore a quella dovuta sul prodotto finale derivante dalla loro miscela. L’art. 29 del citato Testo Unico dispone, invece, che gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche ad accisa assolta debbano presentare all’Ufficio delle dogane competente per territorio, la denuncia di esercizio oltre che acquisire la licenza fiscale di cui al comma 4 del medesimo art. 29, a fronte della quale è previsto il pagamento di un diritto annuale il cui importo è stabilito, a seconda dei casi, dall’art. 63 del Testo Unico. Ulteriori informazioni anche di carattere operativo, potranno essere chieste al locale Ufficio delle dogane.
E’ possibile produrre liquore artigianale fatto in casa?
L’art. 27, comma 2 del Testo Unico delle accise approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, prevede che la preparazione, da parte di un privato, di prodotti alcolici, destinati all’uso esclusivo dello stesso privato, dei suoi familiari e dei suoi ospiti, con impiego di alcole ad imposta assolta, non è soggetta ad autorizzazione, a condizione che i prodotti ottenuti non formino oggetto di alcuna attività di vendita.
Esistono fondi comunitari per sponsorizzare le bevande spiritose nei mercati stranieri?
Il regolamento 1144 disciplina le attività di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi cofinanziate dall’UE. Le azioni di informazione e di promozione sono destinate a: mettere in evidenza le specificità dei metodi di produzione agricola dell’Unione, in particolare sul piano della sicurezza degli alimenti, della tracciabilità, dell’autenticità, dell’etichettatura, degli aspetti nutrizionali e sanitari, del benessere degli animali, del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità, come pure delle caratteristiche intrinseche dei prodotti agricoli e alimentari, specialmente in termini della loro qualità, sapore, diversità e tradizioni; rafforzare la consapevolezza dell’autenticità delle denominazioni d’origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite dell’Unione. Tali azioni consistono in particolare in attività di pubbliche relazioni e in campagne di informazione e possono anche assumere la forma di partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza nazionale, europea o internazionale. AssoDistil segue progetti finanziati attraverso questa misura e può essere partner coordinatore per le imprese che vogliano aderirvi o saperne di più.
Quali sono le iniziative di promozione in Italia?
AssoDistil si fa portavoce delle aziende associate per favorire e promuovere la promozione delle bevande spiritose in Italia. Sono tante le iniziative che nel corso degli anni sono state realizzate grazie al coordinamento dell’Associazione come la partecipazione collettiva a fiere del settore tra cui Vinoforum 2021, l’evento “La sostenibilità della filiera distillatoria” in collaborazione con il Presidente della Commissione agricoltura della camera dei deputati, la realizzazione di eventi in distilleria “Il settore distillatorio italiano tra modello di sostenibilità e nuove sfide”, il Report di sostenibilità, la realizzazione dello Spazio Expo destinato all’IG Grappa nel Padiglione Vino, le degustazioni in collaborazione con Anag, gli appuntamenti in distilleria: “L’impatto delle politiche fiscali sulla realtà produttiva del territorio”, i seminari di approfondimento sul Brandy Italiano IG e sulla Grappa IG e molto altro ancora.
Qual è la normativa di riferimento per le bevande spiritose?
I principali punti di riferimento normativi relativi alle bevande spiritose sono:
- Regolamento (UE) 2019/787 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche
- Testo unico del 26/10/1995 n. 504 concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (c.d. Testo Unico Accise – TUA)
- Decreto del 27 marzo 2001, n. 153 recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell’alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché’ per l’effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene
- Disciplinari delle diverse Indicazioni Geografiche: link
Come individuare le informazioni obbligatorie da inserire in etichetta?
La base normativa relativa all’etichettatura delle bevande spiritose è rappresentata da due regolamenti UE: il Reg. 1169/11 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori ed il Reg. 787/19 che disciplina, fra le altre cose, l’etichettatura delle bevande spiritose.
Mentre il Reg. 1169/11 stabilisce regole generali sull’etichettatura dei prodotti alimentari ivi compresi gli alcolici (prevedendo anche specifiche eccezioni per le bevande spiritose – ad es. esse sono espressamente esonerate dall’indicazione della lista degli ingredienti le bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume), il Reg. 787/19 descrive regole dettagliate sulla loro produzione, descrizione, presentazione ed etichettatura, nonché l’utilizzo dei nomi di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari.
Che cosa disciplina il Reg. 787/19?
Il Regolamento 787/19, che abroga il Reg. 110/2008, fornisce regole uniformi sul territorio dell’UE in merito a definizione, descrizione, presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose e delle bevande spiritose Indicazioni Geografiche come IG Brandy e IG Grappa. Le principali innovazioni apportate dal Reg. 787/19 rispetto alla normativa precedente riguardano:
- cosa si intenda per “definizione legale” di una bevanda spiritosa;
- cosa sono e come correttamente riportare in etichetta: termini composti, allusioni, blend e miscele;
- indicazione in etichetta e negli e-AD del periodo d’invecchiamento;
- indicazioni geografiche e controlli da parte delle autorità competenti.
Il testo integrale è disponibile qui: EUR-Lex – 32019R0787 – IT – EUR-Lex (europa.eu)
Quando posso etichettare il mio prodotto come “Grappa” o “Brandy Italiano”?
Al fine della corretta denominazione di un prodotto come Indicazione Geografica, compresi la Grappa IG o il Brandy Italiano IG, è indispensabile che esso sia prodotto in totale conformità al relativo disciplinare, che rappresenta la “carta d’identità” delle Indicazioni Geografiche.
I disciplinari delle bevande spiritose IG sono pubblicate sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAF) e reperibili tramite la sezione “normativa” → “scheda tecnica delle indicazioni geografiche” del nostro sito.
Cos’è e quali sono gli utilizzi più importanti dell’acido tartarico naturale?
L’acido tartarico naturale, residuo del processo distillatorio, è un acido organico naturale dalle molteplici destinazioni. Può essere impiegato nell’industria alimentare come acidificante e conservante naturale, e come agente lievitante; viene inoltre utilizzato nell’industria farmaceutica come eccipiente (normativa Farmacopea europea) e in quella cosmetica come base di creme naturali.
Cos’è e perché il bioetanolo è il biocarburante più sostenibile?
A partire da materie prime agricole, anche sottoprodotti agricoli o agroindustriali, viene prodotto un alcol che può essere utilizzato come carburante, il bioetanolo, il cui impiego in miscelazione con la benzina, per evitare modifiche al parco auto circolante, consente di ridurre il consumo di combustibili fossili e la conseguente emissione di anidride carbonica in atmosfera (bioetanolo vs/benzina: meno 70%).
La sostenibilità della produzione di bioetanolo è certificata lungo tutta la filiera da enti accreditati che garantiscono che il bioetanolo rechi un chiaro e preciso risparmio di emissioni di gas clima-alteranti calcolato su dati reali, dalla produzione all’utilizzo finale, inclusi i trasporti.
Nel caso infine di bioetanolo ottenuto da sottoprodotti (come ad esempio vinacce e fecce) si parla di biocarburante avanzato, cioè di un particolare tipo di biocarburante che associa alle elevate capacità di ridurre le emissioni il fatto di derivare da sottoprodotti e quindi di non confliggere con la catena alimentare, elementi questi che lo rendono particolarmente virtuoso e “circolare”, motivo per cui l’Unione europea ne incentiva l’uso fissando un obiettivo specifico per l’uso di analoghi biocarburanti: la Direttiva RED prevede infatti che al 2030, nell’ambito dell’obiettivo cumulativo di almeno il 14% di energia rinnovabile nei trasporti, almeno il 3,5% provenga appunto da biocarburanti avanzati.
Qual è la normativa di riferimento sui biocarburanti?
In materia di biocarburanti la normativa di riferimento è la seguente:
- Direttiva Red II
- Regolamento biocarburanti
- Decreto Biometano
- DM 23 giugno 2016
Qual è la normativa di riferimento per la produzione di biocidi e disinfettanti?
DISINFETTANTI
Relativamente alla produzione di Disinfettanti, che sono considerati Dispositivi Medici Chirurgici, è necessario seguire le regole riportate dal link di seguito indicato che riassume le procedure per richiedere l’autorizzazione dell’officina che produce PMC:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3572&area=biocidi&menu=pmc
Il decreto Decreto 15 febbraio 2006 dettaglia i documenti che devono essere inviati in allegato alla domanda ed è consultabile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2006/02/23/06A01746/sg
Per quanto riguarda l’immissione sul mercato di prodotti che vantano una azione disinfettante, tali prodotti, se contengono un principio attivo in revisione in accordo al Regolamento 528/2012/(UE), possono essere immessi sul mercato italiano ai sensi del d.P.R.392/98, come presidi medico chirurgici.
Se il principio attivo contenuto nei prodotti disinfettanti è già stato approvato ai sensi del Regolamento 528/2012(UE), tali prodotti non ricadono più nella normativa nazionale, ma sono regolamentati esclusivamente da tale regolamento.
Per quanto riguarda invece l’autorizzazione delle officine che producono disinfettanti autorizzati ai sensi del d.P.R. 392/98, tali officine devono essere preventivamente autorizzate in accordo con quanto previsto dal sito del Ministero ed anche in questo caso l’autorizzazione verrà emessa in tempi brevi.
COSMETICI
Per quanto riguarda la produzione di cosmetici e igienizzanti il regolamento vigente è il Regolamento CE 1223/2009 il quale richiede una notifica prima dell’immissione sul mercato europeo del nome del prodotto cosmetico e del Paese europeo nel quale si vuole immettere sul mercato sul portale CPNP. Sul portale si deve anche dichiarare la persona responsabile del prodotto e il luogo fisico dove risiede il PIF (PRODUCT INFORMATION FILE).