È stato prorogato al 16 giugno 2021 il Modello unico di dichiarazione ambientale (Mud) col quale dovranno essere dichiarati i rifiuti prodotti e gestiti nel 2020 dalle aziende italiane. Il nuovo modello ripropone le 6 comunicazioni classiche ma presenta alcune novità, rispetto a quello previgente, nelle informazioni da trasmettere e nelle modalità di invio delle comunicazioni. Rimane invariato il corredo di sanzioni previsto per la tardiva, omessa o incompleta dichiarazione.

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2021 (MUD 2021) è contenuto nel D.P.C.M. del 23 dicembre 2020. Se da un lato non si registrano modifiche relative alla sua struttura – il MUD continua ad essere articolato in 6 comunicazioni – si riscontrano invece alcune novità nelle informazioni da trasmettere e nelle modalità di invio delle comunicazioni.

A causa della sua tardiva pubblicazione (GU n. 39 del 16 febbraio 2021) il termine per la presentazione del MUD è slittato dal 30 aprile al 16 giugno 2021 – cioè centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione – applicandosi a tale circostanza quanto previsto dall’art. 6, comma 2-bis, della l. n. 70/1994

 

Restano invariati i soggetti esonerati. Questi sono i produttori di rifiuti esonerati dall’obbligo di presentazione del MUD:

 

  • le imprese agricoledi cui all’art. 2135 c.c. con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro;
  • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
  • le impresee gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti;
  • le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g)
  • i produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa.
  • Sono esclusi anche i soggetti che esercitano attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01 (barbieree parrucchiere), 96.02.02 (istituti di bellezza) e 96.09.02 (tatuaggio e piercing).