L’Unione europea e l’Australia hanno annunciato, in data 24 marzo 2026, la conclusione dei negoziati per un accordo di libero scambio, intesa che si inserisce nel più ampio rafforzamento delle relazioni bilaterali tra le Parti. La Commissione europea ha presentato l’accordo come un’intesa “ambiziosa ed equilibrata”, destinata a rafforzare i flussi commerciali e gli scambi economici con un partner strategico dell’area indo-pacifica.
Secondo quanto comunicato dalla stessa Commissione, i testi preliminari dei negoziati saranno pubblicati a breve. Successivamente, essi seguiranno le necessarie procedure interne prima che la Commissione presenti la propria proposta al Consiglio ai fini della firma e della conclusione dell’accordo. Una volta adottata dal Consiglio, la proposta consentirà all’Unione europea e all’Australia di procedere alla firma dell’intesa. Dopo la firma, l’accordo richiederà il consenso del Parlamento europeo e la decisione finale di conclusione del Consiglio per poter entrare in vigore. L’entrata in vigore sarà inoltre subordinata al completamento delle procedure previste anche dalla parte australiana.
Per il comparto delle bevande spiritose, la conclusione dei negoziati appare favorevole. In particolare, emergono due elementi di rilievo: da un lato, l’eliminazione dei dazi australiani sulle bevande spiritose europee, oggi pari al 5%; dall’altro, la protezione di 231 indicazioni geografiche europee del settore spirits nel mercato australiano. L’intesa contribuisce inoltre a riequilibrare le condizioni di accesso al mercato rispetto ad altri concorrenti che già beneficiano di un accesso duty-free.
Tra gli aspetti di maggiore interesse per il settore si segnala che la Grappa rientra tra le indicazioni geografiche protette nell’ambito dell’intesa. Si tratta di un passaggio particolarmente rilevante anche alla luce delle segnalazioni già portate avanti nei mesi passati da AssoDistil in relazione ad alcuni casi di uso improprio del termine “Grappa” con riferimento ad acquaviti di vinaccia australiane. La conclusione dell’accordo rappresenta pertanto un importante avanzamento sotto il profilo della tutela internazionale della denominazione e del contrasto a pratiche evocative o improprie.
Occorre tuttavia evidenziare che la Grappa rientra nella lista dei prodotti per i quali è previsto un regime di “grandfathering”. In base a tale previsione, il termine potrà continuare a essere utilizzato dai produttori australiani che dimostrino di averlo impiegato in buona fede e in modo continuativo per almeno cinque anni prima dell’entrata in vigore dell’accordo di libero scambio tra UE e Australia. Su questo aspetto, il Governo australiano ha fornito ulteriori chiarimenti applicativi in una specifica comunicazione.
Resta comunque opportuno mantenere una valutazione complessiva dell’intesa, tenendo in considerazione anche altri comparti della filiera agroindustriale, tra cui quello dei biocarburanti e, in particolare, del bioetanolo. In questo ambito desta preoccupazione la concessione di un contingente duty-free di 10.000 tonnellate di etanolo australiano verso il mercato dell’Unione europea. Tale apertura sembra inserirsi in un contesto già reso delicato dalle concessioni previste nell’ambito dell’accordo UE-Mercosur e rischia di accentuare la pressione competitiva su un settore ritenuto strategico per l’autonomia industriale, energetica e agricola europea.
Nel complesso, l’accordo UE–Australia appare dunque positivo per il comparto delle indicazioni geografiche, degli spirits e per il miglioramento dell’accesso al mercato australiano, ma merita attenzione per i suoi possibili effetti su altri segmenti sensibili della filiera agroindustriale europea, in particolar modo quello del bioetanolo.
AssoDistil continuerà a seguire gli sviluppi applicativi dell’intesa, con particolare riguardo alla tutela effettiva delle indicazioni geografiche e agli impatti sulle produzioni di interesse del settore.






